IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
    Ha  pronuziato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 267/1992
 proposto da Pallozzi dott. Osvaldo, rappresentato e difeso  dall'avv.
 Sergio Dragogna, presso il cui studio in Bolzano, corso Liberta', 36,
 e' elettivamente domiciliato contro la provincia autonoma di Bolzano,
 in  persona  del presidente della giunta provinciale, rappresentata e
 difesa dall'avv. Gernot Roessler, presso il cui  studio  in  Bolzano,
 via    Perathoner,   31,   e'   elettivamente   domiciliata,   giusta
 deliberazione della giunta  provinciale  31  agosto  1992,  n.  4968,
 resistente,  e nei confronti del Ministero della pubblica istruzione,
 in persona del Ministro in carica, non costituito, e della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente  del  Consiglio
 dei Ministri in carica, non costituita, per l'annullamento:
      1)  della deliberazione della giunta provinciale n. 2985 di data
 1  giugno  1992  ad  oggetto:  "Dirigenti  con   incarico   a   tempo
 indeterminato,  conferimento  della  direzione  di  una  ripartizione
 indicata nell'allegato A) della legge provinciale 23 aprile 1992,  n.
 10  (art.  26, sesto comma)" nella parte relativa alla preposizione a
 tempo indeterminato del ricorrente  alla  neocostituita  ripartizione
 provinciale "Intendenza scolastica italiana";
     2)  della  deliberazione  della  giunta provinciale di Bolzano n.
 3162  di  data  9  giugno  1992  ad   oggetto:   "Indizione   di   un
 corso-concorso  per  la  copertura  di  15  posti  della  sezione  A)
 dell'albo  per  aspiranti  dirigenti  e  copertura  per  chiamata  di
 strutture  dirigenziali  vacanti"  in  parte  qua  relativamente alla
 copertura  della  ripartizione  "Scuola  e  cultura   italiana"   per
 chiamata,  in  applicazione  dell'art. 25, secondo comma, della legge
 provinciale 23 aprile 1992, n. 10;
    Visto il ricorso ed i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della provincia  autonoma
 di Bolzano;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi alla pubblica udienza del 6 ottobre 1993, relatore il  cons.
 Hugo   Demattio,   i  procuratori  della  parte  ricorrente  e  della
 amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con ricorso  notificato  il  25  agosto  1992,  depositato  il  12
 settembre  successivo,  il  dott.  Osvaldo  Pallozzi, direttore della
 ripartizione decima "Istruzione e cultura in lingua  italiana"  della
 amministrazione provinciale ha impugnato tra l'altro la deliberazione
 n.  2985 del 1 giugno 1992, della giunta provinciale con la quale gli
 e' stata conferita  la  titolarita'  della  ripartizione  "Intendenza
 scolastica  italiana",  istituita ex novo dalla legge provinciale del
 23 aprile 1992, n. 10, quale ripartizione n. 17 dell'allegato  A)  di
 detta  legge. Lamenta in sostanza il ricorrente che l'amministrazione
 provinciale abbia completamente disatteso la sua richiesta di  essere
 invece  preposto  alla  neocostituita  ripartizione  n. 15 ("Scuola e
 cultura italiana"),  quale  ripartizione  esattamente  corrispondente
 alla ripartizione decima retta a tutt'oggi da esso ricorrente.
    A  sostegno  del  gravame,  il  dott.  Pallozzi deduce tra l'altro
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'allegato  A)  punto  17  della
 citata  legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 ("Riordinamento della
 struttura dirigenziale della  provincia  autonoma  di  Bolzano")  per
 violazione  degli  artt. 115, 116, 117 e 118 della Costituzione della
 Repubblica e  dell'art.  19  dello  statuto  speciale  di  autonomia,
 approvato  con  d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonche' degli artt. 1,
 21  e  22  del  d.P.R.  10  febbraio  1983,  n.  89,  in  quanto  con
 l'istituzione  di  una  "Intendenza  scolastica  italiana", sarebbero
 sottratte alla sovrintendenza scolastica competenze istituzionalmente
 conferite ad essa da normativa di rango costituzionale.
   Resiste la provincia autonoma di Bolzano che  reputa  infondato  il
 ricorso.
                             D I R I T T O
    La sollevata questione di illegittimita' costituzionale non appare
 manifestamente infondata ed e' rilevante nella presente controversia.
    Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza della questione,
 si  rileva  che l'art. 19 dello statuto, di autonomia al quarto comma
 (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e le rispettive norme  di  attuazione
 (d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89) prevedono che, per l'amministrazione
 della  scuola  in  lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in
 lingua tedesca e su quella delle localita'  ladine  sia  nominato  un
 sovrintendente   scolastico,   per   l'amministrazione  delle  scuole
 meterne,  elementari  e  secondarie   in   lingua   tedesca   e   per
 l'amministrazione  della  scuola  delle  localita'  ladine intendenti
 scolastici,  i  quali  esercitano  le stesse attribuzioni che a norma
 delle vigenti disposizioni spettano ai provveditori agli studi.
    In corrispondenza a tali funzioni con l.p. 21 maggio 1981, n.  11,
 sono   stati   istituiti   i   rispettivi   uffici  scolastici  della
 sovrintendenza scolastica, dell'intendenza scolastica per  la  scuola
 in  lingua  tedesca  e dell'intendenza scolastica per le scuole delle
 valli ladine ai quali sono preposti rispettivamente ed in conformita'
 alla norma  statutaria  il  sovrintendente  scolastico,  l'intendente
 scolastico  per la scuola in lingua tedesca e l'intendente scolastico
 per la scuola delle valli ladine.
    Cio'  posto,  ritiene  il  collegio  che  con  l'impugnata   norma
 provinciale,   che   istituisce  la  riparizione  n.  17  "intendenza
 scolastica  italiana"  sia  stata  istituita  una  quarta  intendenza
 scolastica  statutariamente  non  prevista  con competenze che, quasi
 interamente  coincidono  con  quelle  che,  le  norme  di  attuazione
 statutarie  di cui agli artt. 1, 21 e 22 del d.P.R. 10 febbraio 1983,
 n. 89,  attribuiscono  al  sovrintendente  scolastico  preposto  come
 detto,  alla  amministrazione  della  scuola  in  lingua  italiana ed
 inoltre alla vigilanza sulla scuola in lingua  tedesca  e  su  quella
 delle localita' ladine.
    Con  la  norma  censurata  la  provincia equivoca sulla situazione
 statutaria prevista ed esula  dalla  propria  competenza  quando  con
 legge provinciale crea una intendenza scolastica italiana che si pone
 in  conflitto  di competenza con la sovrintendenza di lingua italiana
 istituita in base alle norme surrichiamate.
    In conclusione il collegio ritiene di dover chiedere  la  verifica
 della  costituzionalita'  dell'allegato A) punto 17 della legge della
 provincia di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10, con riferimento  all'art.
 9  della  legge  provinciale  medesima,  per contrasto con l'art. 116
 della  Costituzione  e  con  l'art.  19  dello  statuto  speciale  di
 autonomia  per la regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
 n. 670) nonche' con gli artt. 1, 21, 22 del d.P.R. 10 febbraio  1983,
 n. 89.
    La  rilevanza  della  questione  sollevata  e'  evidente in quanto
 investe la norma sulla quale si  fonda  il  provvedimento  impugnato,
 onde  la  sua  illegittimita'  comporterebbe  la  illegittimita'  del
 provvedimento impugnato per violazione di legge, fatto valere con  il
 secondo motivo di ricorso.
    Deve   essere   pertanto   sospeso  il  giudizio  con  conseguente
 trasmissione degli atti della Corte costituzionale.